In alcuni casi è necessario ottenere una particolare deroga affinché il nostro veicolo, se sprovvisto di alcuni documenti necessari per l'utilizzo dello stesso su strade aperte al pubblico, possa circolare per un determinato periodo di tempo o affrontare un determinato percorso. I casi in cui può essere richiesta da parte dei possessori di autoveicoli e motoveicoli questa particolare deroga, denominata targa provvisoria, sono ad esempio la necessità di procedere a operazioni di accertamento e controllo di idoneità tecnica, oppure l'esportazione del veicolo all'estero in caso di vendita, o la partecipazione a manifestazioni, a mostre o a fiere autorizzate in mancanza del pagamento della tassa di circolazione. Tutte le informazioni relative alla targa provvisoria sono regolamentate nell'articolo 99 del Codice della Strada, consultabile gratuitamente dal sito dell'Automobile Club Italia (www. Aci. It). Qui di seguito verrà illustrato come ottenere la targa provvisoria ed il relativo foglio di via, nel quale vengono indicati il percorso da compiere e la validità temporanea dell'autorizzazione. È importante sottolineare che la durata massima della targa provvisoria è di 60 (sessanta) giorni (salvo particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M. C. T. C. può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di 180 (centottanta) giorni.