Va innanzitutto saputo che, per la consultazione dei propri dati assicurativi, in base a quanto sancito dall'articolo 134 del Decreto Legislativo n.209/2005, è stato stabilito che l'attestato di rischio di tipo cartaceo dovesse essere sostituito con uno di pari valore, ma elettronico. In altri termini, è stata sancita la necessità dell'esistenza di un attestato di rischio che fosse disponibile esclusivamente online. Questo ha determinato, per l'automobilista, degli indubbi vantaggi: oggi all'assicurato, infatti, è data la possibilità di consultare l'attestato di rischio e i propri dati in qualsiasi momento, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della compagnia assicurativa con la quale il soggetto ha stipulato la polizza.